Normativa climatizzazione luoghi di lavoro 2026: guida completa per essere in regola | Progetto Noleggi attrezzature professionali per clima

Normativa climatizzazione luoghi di lavoro 2026: guida completa per essere in regola

Normativa climatizzazione luoghi di lavoro 2026: guida completa per essere in regola

Normativa climatizzazione luoghi di lavoro 2026: guida completa per essere in regola

Garantire una corretta climatizzazione nei luoghi di lavoro non è solo una questione di comfort, ma un obbligo di legge che il datore di lavoro deve rispettare per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti. La normativa italiana prevede precisi parametri di temperatura, obblighi di manutenzione e controlli periodici, oltre a sanzioni significative in caso di inadempienza. Questa guida aggiornata a gennaio 2026 fornisce un quadro completo degli adempimenti normativi per essere in regola.

Temperature obbligatorie: i limiti di legge da non ignorare

Quando si parla di climatizzazione nei luoghi di lavoro, il primo aspetto da considerare riguarda i limiti di temperatura che la legge impone di rispettare. Non si tratta di valori arbitrari, ma di standard scientifici definiti sulla base di ricerche ergonomiche e sulla fisiologia umana. Il DPR 74/2013 stabilisce i valori di temperatura che devono essere rispettati negli edifici durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione, e il loro rispetto è obbligatorio per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Conoscere questi limiti è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire un ambiente di lavoro sano e produttivo. Infatti, temperature non appropriate possono causare discomfort, cali di concentrazione, affaticamento precoce e, in situazioni estreme, veri e propri problemi di salute ai lavoratori. Per questa ragione, la normativa specifica non solo i limiti massimi e minimi, ma anche le tolleranze ammesse, creando un "range" all'interno del quale la temperatura deve essere mantenuta.

Periodo invernale: quanto deve essere calda una stanza di lavoro?

Durante la stagione di riscaldamento, il DPR 74/2013 stabilisce valori di temperatura massima che variano in base alla destinazione d'uso dell'edificio. Questo significa che non esiste una temperatura unica valida per tutti i tipi di lavoro, ma la norma riconosce che diverse attività richiedono diverse condizioni termiche. Per gli edifici residenziali, uffici e assimilati, la temperatura massima consentita è di 20°C con una tolleranza di ±2°C. In termini pratici, questo significa che la temperatura può variare tra 18°C e 22°C, ma il valore centrale desiderato è 20 gradi. Questo range consente una certa flessibilità nella gestione dell'impianto, riconoscendo che mantenere esattamente 20°C in ogni momento è praticamente impossibile, soprattutto in edifici con caratteristiche costruttive diverse o con variazioni della temperatura esterna.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, la temperatura massima consentita è più bassa: 18°C con una tolleranza di ±2°C, creando un range effettivo di 16-20°C. Questo perché in questi ambienti chi svolge attività fisicamente impegnative genera più calore corporeo e pertanto necessita di condizioni più fresche per evitare il surriscaldamento. L'INAIL raccomanda specificamente per gli uffici una temperatura compresa tra 18 e 22 gradi in inverno, considerando il tipo di attività sedentaria che non genera surriscaldamento corporeo. Questo intervallo rappresenta un compromesso tra il benessere termico dei lavoratori e l'efficienza energetica dell'edificio, permettendo di ottenere comfort senza sprechi eccessivi.

Periodo estivo: il limite superiore della climatizzazione

Se in inverno la norma stabilisce una temperatura minima di riscaldamento, in estate la situazione si inverte: è la temperatura massima di raffreddamento a essere regolamentata. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti raffrescati non deve essere inferiore a 26°C con una tolleranza di -2°C. In termini concreti, la temperatura può scendere fino a 24°C, ma non oltre. Questo limite superiore risponde a due logiche importanti. Innanzitutto, dal punto di vista della salute, uno scarto termico eccessivo tra interno ed esterno crea uno shock termico dannoso per l'organismo, con conseguenze su sistema cardiovascolare e respiratorio. In secondo luogo, dal punto di vista energetico, raffreddare eccessivamente aumenta drasticamente i consumi e, di conseguenza, l'impronta ecologica dell'edificio. L'INAIL sottolinea inoltre che la differenza tra temperatura interna ed esterna non dovrebbe superare i 7 gradi, per evitare shock termici dannosi per la salute. Pertanto, se la temperatura esterna è di 35°C, la temperatura interna non dovrebbe scendere sotto i 28°C, nonostante il limite massimo di raffreddamento sia fissato a 26°C. In queste situazioni critiche, il datore di lavoro deve trovare un equilibrio tra il rispetto della normativa sulla climatizzazione e la tutela della salute dei lavoratori, ricorrendo eventualmente ad altre misure preventive come l'aumento delle pause, l'idratazione costante, la riorganizzazione degli orari di lavoro.

D.Lgs 81/2008: il pilastro degli obblighi del datore di lavoro

Il Decreto Legislativo 81/2008, comunemente noto come Testo Unico sulla Sicurezza, è il fondamento della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Entrato in vigore nel 2008 e più volte aggiornato, questo decreto raccoglie e armonizza la legislazione italiana sulla sicurezza del lavoro, allineandola agli standard europei e alle migliori prassi internazionali. All'interno di questo complesso quadro normativo, la climatizzazione e le condizioni microclimatiche dei luoghi di lavoro occupano uno spazio centrale, riconoscendo l'impatto significativo che l'ambiente termico ha sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. L'articolo 28 rappresenta uno dei cardini della responsabilità del datore di lavoro. Questo articolo sancisce esplicitamente che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli derivanti dalle condizioni microclimatiche. Questa non è una formulazione generica, ma una prescrizione concreta e verificabile. La valutazione del rischio da stress termico, inteso sia come esposizione al caldo che al freddo, rientra esplicitamente tra gli obblighi previsti dall'articolo 28, che impone l'individuazione e l'adozione di misure di prevenzione e protezione. In pratica, il datore di lavoro non può semplicemente ignorare il problema della climatizzazione dicendo che non è un'area di sua competenza: deve effettuare una vera e propria valutazione, possibilmente con la consulenza di esperti, per identificare i rischi specifici del proprio ambiente di lavoro e poi adottare le misure necessarie per eliminarli o ridurli. Questa valutazione deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno strumento fondamentale che il datore di lavoro deve compilare e conservare, mettendolo a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il DVR non deve essere un documento generico, ma deve specificamente analizzare i rischi microclimatici dell'azienda, considerando le caratteristiche dell'ambiente, le attività svolte, le categorie di lavoratori più esposti a rischi termici.

L'Allegato IV del D.Lgs 81/2008 fornisce una descrizione dettagliata dei requisiti tecnici che i luoghi di lavoro devono rispettare. In particolare, al punto 1.9.2.1 denominato "Temperatura dei locali", la norma stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Questa formulazione non è casuale: riconosce che non esiste una temperatura universalmente ideale, ma che essa deve essere modulata in base al tipo di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, non può applicare lo stesso standard termico a un ufficio amministrativo, a un laboratorio artigianale, a un magazzino non riscaldato, o a uno stabilimento industriale, ma deve differenziare le proprie soluzioni e garantire una temperatura adeguata in relazione alla tipologia di attività e al consumo energetico del lavoratore. A titolo esemplificativo: 

  • Lavoro d'ufficio (attività sedentaria, basso dispendio energetico): 21-23°C
  • Lavoro fisico di media intensità (attività con movimento moderato): 18-21°C
  • Lavoro fisico intenso: temperature ancora più basse, ma comunque non scendere sotto i 16°C anche per attività sedentarie

Il limite massimo estivo di 24°C, invece, rappresenta un compromesso tra la necessità di evitare eccessi di raffreddamento e la salute dei lavoratori durante le stagioni calde.

Misure obbligatorie: cosa il datore di lavoro deve fornire

L'Allegato IV specifica concretamente quali misure il datore di lavoro è tenuto a mettere in atto. Deve fornire:

  • aria di raffreddamento o condizionamento dell'aria adeguata: non è sufficiente aprire una finestra; è necessario un sistema di climatizzazione specifico dimensionato per le esigenze dell'ambiente
  • ventilazione appropriata: il ricambio d'aria deve essere costante e sufficiente a mantenere una buona qualità dell'aria, non solo dal punto di vista termico ma anche da quello della concentrazione di CO₂ e di altri inquinanti
  • deumidificazione quando necessario: specialmente in ambienti umidi o durante l'estate, l'umidità relativa deve essere controllata
  • temperatura ideale compresa tra 19 e 24°C: è il range considerato dalla ricerca ergonomica come ottimale per la maggior parte delle attività lavorative sedentarie
  • umidità relativa tra 40% e 60%: un valore fondamentale che spesso viene sottovalutato, ma che ha un impatto significativo su comfort e salute.

Queste misure non sono facoltative o consigliate: sono obblighi che il datore di lavoro deve assolvere, e il loro mancato adempimento può esporre l'azienda a responsabilità sia civile che penale.

Impianti fissi vs apparecchi mobili: cosa cambia davvero per il datore di lavoro?

Impianti fissi e apparecchi mobili vengono spesso percepiti come due mondi diversi, ma dal punto di vista del datore di lavoro la differenza non è tanto “se” la normativa si applica, quanto “come” si applica. Il D.Lgs 81/2008 vale in ogni caso: che l’aria sia trattata da una centrale termica o da una batteria di raffrescatori evaporativi e riscaldatori portatili, il datore di lavoro resta comunque obbligato a garantire un microclima adeguato, a valutare il rischio da caldo e freddo nel DVR e ad evitare che le soluzioni adottate introducano nuovi pericoli, come rischi elettrici, d’incendio o di ustione. Per l’ASL o l’Ispettorato, in altre parole, conta il risultato: lavoratori che operano in condizioni salubri, non la tipologia di macchina utilizzata.

La vera linea di separazione passa sul fronte energetico e impiantistico, cioè sul DPR 74/2013, che regolamenta l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Questo decreto stabilisce obblighi specifici quando la potenza supera determinate soglie: 10 kW per il riscaldamento e 12 kW per il raffrescamento. Gli impianti fissi e centralizzati - caldaie, gruppi frigoriferi, pompe di calore e sistemi collegati a reti di distribuzione - vengono considerati a tutti gli effetti "impianti termici" dell'edificio e, oltre tali soglie, fanno scattare obblighi ben precisi: tenuta di un libretto di impianto aggiornato, controlli periodici di efficienza energetica effettuati da operatori qualificati, trasmissione dei dati al catasto energetico regionale. In caso di inadempimento, le sanzioni amministrative possono arrivare fino a diverse migliaia di euro.

I raffrescatori evaporativi mobili, i riscaldatori elettrici o a infrarossi, i climatizzatori e i condizionatori portatili, invece, nella maggior parte dei casi non rientrano in questa categoria. Essendo dispositivi autonomi "plug & play", facilmente spostabili, spesso impiegati in modo stagionale e non strutturale, vengono normalmente esclusi dal perimetro del DPR 74/2013, senza necessità di libretto di impianto o registrazione al catasto. Solo quando l'uso di apparecchi mobili diventa massivo e permanente, con potenze complessive importanti, qualche ente può iniziare a considerarli, di fatto, alla stregua di un impianto vero e proprio. Sul piano pratico, per il datore di lavoro la gestione cambia soprattutto in termini di attenzione ai dettagli.

Un raffrescatore evaporativo portatile non richiede libretto di impianto, ma implica comunque una cura rigorosa dell’aerazione, per evitare eccessi di umidità e aria stagnante, e una manutenzione seria del circuito acqua e dei filtri, perché l’igiene resta un requisito di sicurezza a tutti gli effetti. Allo stesso modo, un riscaldatore elettrico o a infrarossi non porta con sé gli oneri di un generatore fisso, ma obbliga a considerare la distanza da materiali combustibili, il rischio di ribaltamento, il carico sulle linee elettriche, la conformità CE e la corretta destinazione d’uso del prodotto. Per chi adotta soluzioni mobili, quindi, l'attenzione va concentrata sulla corretta valutazione del rischio microclimatico all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, sulla scelta di apparecchi certificati CE e idonei all'uso professionale, sul rispetto scrupoloso delle istruzioni del costruttore per installazione e utilizzo, e soprattutto su una manutenzione ordinaria costante e ben documentata. Questi elementi non sono opzionali, ma derivano direttamente dagli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008, che restano pienamente applicabili indipendentemente dalla tipologia di climatizzazione scelta. Quello che non cambia mai è la responsabilità finale: anche se si scelgono soluzioni mobili per avere più flessibilità, il datore di lavoro deve comunque dimostrare di avere valutato il rischio microclimatico, di aver scelto attrezzature idonee, di averle mantenute in efficienza e di aver formato le persone che le utilizzano. La scelta tra impianto fisso e apparecchi mobili può essere tecnica, economica o organizzativa; la responsabilità di garantire un ambiente sicuro e conforme alla normativa, invece, resta esattamente la stessa.

Stress termico e ondate di calore: normativa specifica per situazioni critiche

Il contesto climatico del nostro Paese è cambiato negli ultimi anni. Le ondate di calore estive sono diventate più frequenti, intense e durature, e questo ha spinto le autorità competenti a sviluppare specifiche direttive per proteggere i lavoratori da questo crescente rischio. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 4639/2021, ha sottolineato esplicitamente la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, soprattutto nei settori considerati più vulnerabili a questo rischio: i cantieri edili e stradali (dove i lavoratori sono esposti al sole senza protezione), l'agricoltura (dove l'esposizione al calore è talvolta inevitabile), e il florovivaismo. L'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha sviluppato il progetto Worklimate, che fornisce linee guida specifiche per la gestione del rischio caldo. All'interno di questo progetto sono disponibili mappe interattive che indicano, in ogni giorno e in ogni regione italiana, il livello di rischio termico (classificato come basso, medio, alto o molto alto) sulla base dei dati meteorologici e di ricerche biomediche. Anche i singoli territori, ad esempio la Regione Toscana, hanno emanato direttive specifiche e ordinanze di emergenza per le ondate di calore. Un aspetto normativo particolarmente rilevante è che temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°C) che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole possono costituire un evento che dà titolo alla Cassa Integrazione Ordinaria. In altre parole, se le condizioni termiche diventano oggettivamente incompatibili con lo svolgimento del lavoro, il datore di lavoro non è obbligato a fare lavorare i dipendenti, ma può accedere alla cassa integrazione, con l'azienda che riceve un contributo pubblico e i lavoratori che percepiscono un'indennità. Questo meccanismo riconosce che, oltre una certa soglia, la priorità è la salute dei lavoratori, non la continuità produttiva.

Soluzioni pratiche per la conformità normativa della climatizzazione: affidarsi agli esperti

Per garantire il pieno rispetto della normativa e ottimizzare il comfort nei luoghi di lavoro, è fondamentale adottare sistemi di climatizzazione efficienti e sottoposti a manutenzione regolare, affidandosi a partner tecnici qualificati. Una prima soluzione, spesso trascurata dalle piccole e medie aziende, è quella di ricorrere a una consulenza personalizzata prima di investire in un impianto di climatizzazione. Un consulente tecnico specializzato può valutare le caratteristiche specifiche dell'edificio (metratura, altezza dei soffitti, esposizione, numero di finestre, livello di isolamento termico), il tipo di attività lavorativa svolta, il numero e la distribuzione dei lavoratori, e quindi elaborare una soluzione mirata che soddisfi i requisiti normativi e ottimizzi l'efficienza energetica. Progetto Noleggi offre soluzioni complete per la climatizzazione di ambienti di lavoro di ogni dimensione, dalla consulenza personalizzata alla progettazione chiavi in mano. Le soluzioni includono:

Manutenzione e assistenza tecnica: una necessità, non un costo

Per essere in regola con le prescrizioni del DPR 74/2013, è essenziale affidarsi a operatori qualificati per i controlli periodici di efficienza energetica e la manutenzione programmata degli impianti. Sebbene possa sembrare un costo aggiuntivo, la manutenzione regolare rappresenta in realtà un risparmio nel lungo termine, perché:

  • previene guasti improvvisi che comporterebbero spese di riparazione di emergenza molto superiori
  • mantiene l'efficienza energetica dell'impianto, limitando l'aumento dei consumi nel tempo
  • riduce il rischio di sanzioni amministrative per mancato controllo
  • crea una documentazione completa che protegge il datore di lavoro in caso di controversie o ispezioni delle autorità

Un buon partner di manutenzione dovrebbe offrire anche una consulenza attiva, segnalando al datore di lavoro eventuali inefficienze riscontrate durante i controlli e suggerendo miglioramenti che potrebbero tradursi in ulteriori risparmi e in un migliore rispetto della normativa.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale sulla normativa vigente a gennaio 2026. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile consultare professionisti qualificati e verificare eventuali aggiornamenti normativi presso gli enti competenti (Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Regioni, Comuni).